Vale la pena ricordare che il trattamento integrativo previsto dal D.L. 03/2020 è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente o assimilato sia di importo superiore alla sola detrazione prevista dall’art. 13, comma 1 del Tuir (detrazioni da lavoro).
Non spetta, al contrario, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente e assimilato in un anno sia pari a 8.145,00 euro, in quanto in tale circostanza l’imposta lorda viene completamente azzerata dalla relativa detrazione di lavoro dipendente o assimilato.

