Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 36 del 16 settembre 2021, ha approvato un D.L. che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Dal 15 ottobre prossimo, per accedere ai luoghi di lavoro, deve essere in possesso del green pass sia il personale delle Amministrazioni pubbliche sia il personale di tutte le aziende del settore privato.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni: entro il 15 ottobre 2021 dovranno definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro, inoltre, individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Il personale sprovvisto di green pass all’accesso al luogo di lavoro è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Inoltre, per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, il datore di lavoro potrà sostituire temporaneamente il lavoratore privo di certificato verde.
ll decreto, inoltre, prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando prezzi calmierati, definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, d’intesa con il Ministro della salute. I prezzi sono i seguenti: 15 euro per gli adulti e 8 euro dai 12 ai 18 anni. Per quanti sono stati esentati dalla vaccinazione i tamponi saranno gratuiti.

