Dal prossimo 20 settembre, e fino al 30 novembre, i professionisti iscritti alle Casse di previdenza possono presentare la domanda per il bonus 200 euro.
< Il bonus, chi ne ha diritto? >
Il D.L. n. 50/2022, convertito con modifiche in L. n. 91/2022, ha previsto il riconoscimento di una indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti che:
- siano iscritti al 18 maggio 2022 presso gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (Casse Geometri, Ingegneri e Architetti, Forense, Medici, Veterinari, Notariato, Dottori commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Farmacisti, Consulenti del lavoro, Impiegati dell’Agricoltura, FASC, ENASARCO, INPGI e ONAOSI, ENPAB, ENPAP, EPPI, EPAP, ENPAPI, Gestione separata ENPAIA e Gestione separata INPGI);
- non abbiano percepito gli altri bonus previsti dal D.L. n. 50/2022;
- nel periodo di imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo inferiore a 35.000 euro, esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Per il diritto all’indennità è necessario che il soggetto abbia effettuato, sempre entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità (tale requisito non si applica peraltro ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro tale data).
Per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito è verificato sulla posizione del titolare.
< Modalità di presentazione della domanda >
Le domande devono essere presentate all’INPS o agli enti di previdenza.
Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali Inps e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, l’istanza è presentata esclusivamente all’Inps.
Gli elementi da dichiarare sono:
- essere lavoratore autonomo/libero professionista non titolare di pensione;
- non aver percepito le analoghe prestazioni previste dal D.L. n. 50/2022 per dipendenti e pensionati;
- non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore a 35.000 euro;
- essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza;
- in caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
< Modalità di erogazione >
Gli enti preposti procedono secondo l’ordine cronologico delle domande presentate.

