Dal 1° luglio 2021 parte l’«assegno temporaneo» alle famiglie con figli minori. Una misura “ponte” fino a gennaio 2022 quando verrà varata la riforma fiscale e verrà introdotto il nuovo ASSEGNO UNICO. Da luglio a dicembre i nuclei familiari esclusi dagli assegni familiari (ANF) otterranno un bonus-ponte d’importo variabile da 30 (Isee oltre 39.900 fino a 50.000 euro) a 217,8 euro (Isee fino a 7.000 euro) mensili per figlio minore. Per il diritto non conta se ed eventualmente come si è occupati, ma sono richiesti requisiti di cittadinanza, domicilio e residenza e il possesso dell’Isee (non c’è limite, ma il bonus spetta fino a 50mila euro).
La domanda va presentata online all’Inps o presso i patronati. Se fatta entro settembre darà diritto agli arretrati da luglio.
Presente una novità anche per chi già percepisce l’ANF tradizionale: da luglio a dicembre gli importi sono maggiorati di 37,5 euro per figlio, elevati a 55 euro in presenza di almeno tre figli.
REQUISITI
Il nuovo «assegno temporaneo» spetta ai «nuclei familiari» (cioè alle «famiglie», non ai singoli cittadini) alle seguenti condizioni da verificare congiuntamente:
1) non avere diritto all’ANF tradizionale;
2) avere un Isee (non c’è limite, ma di fatto è fissato a 50mila euro poiché oltre non spetta più il bonus);
3) il richiedente (appartenente al nucleo familiare): essere cittadino italiano o comunitario o straniero con permesso di soggiorno di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
4) il richiedente: essere soggetto al pagamento dell’Irpef in Italia;
5) il richiedente: essere domiciliato in Italia, con figli a carico fino ai 18 anni d’età;
6) il richiedente: avere residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine almeno semestrale.
QUANTO VALE
L’importo è prefissato, secondo due ordini di valori decrescenti al crescere dell’Isee:
a) il primo per i nuclei con uno o due figli minori: l’importo varia da 30 euro mensili a figlio (Isee oltre 39.900 euro) a 167,5 euro mensili a figlio (Isee fino a 7.000 euro). Pertanto, con due figli l’assegno varierà tra 60 euro mensili, ossia 360 euro semestrali (luglio/dicembre 2021), a 335 euro mensili, ossia 2.010 euro semestrali;
b) il secondo per i nuclei con almeno tre figli minori: l’importo varia dal 40 euro mensili a figlio (Isee oltre 39.900 euro) a 217,8 euro mensili a figlio (Isee fino a 7.000 euro). Con tre figli, pertanto, l’assegno varierà tra 120 euro mensili, ossia 720 euro semestrali, a 653,40 euro mensili, ossia 3.920,40 euro semestrali.
Gli importi sono maggiorati di 50 euro mensili per ciascun figlio minore con disabilità.
LA DOMANDA
Va presentata in modalità telematica all’Inps ovvero presso i patronati, secondo modalità che sarà l’Inps a stabilire. Per le domande presentate entro settembre è assicurata l’erogazione del bonus arretrato (da luglio). Erogazione che avverrà tramite accredito su Iban o con bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso, l’assegno può essere erogato anche al 50% tra i genitori.

